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Egregio Direttore
La scrivente Organizzazione Sindacale segnala che una dipendente, titolare del diritto di cui alla Legge
104/1992 in relazione alla figlia minore, ha presentato da oltre 30 giorni una specifica istanza volta a
ottenere l'esonero dai turni di lavoro notturno. Nonostante il tempo trascorso, la dipendente non ha
ricevuto alcuna risposta formale ed è stata costretta a presentare un sollecito al fine di ottenere un
riscontro all'istanza originaria.
Si segnala, inoltre, che la medesima dipendente era stata in precedenza autorizzata da codesta Direzione
all'esonero dai turni notturni. Successivamente, a seguito della presentazione del nuovo verbale attestante
la permanenza della condizione di handicap della figlia minore, l'autorizzazione non è stata più rinnovata,
nonostante la dipendente abbia presentato più istanze in tal senso. Tale circostanza appare tanto più
incomprensibile in quanto non risulta alcuna modifica in senso peggiorativo della situazione, bensì la
conferma della permanenza della condizione già riconosciuta e già posta a fondamento della precedente
autorizzazione.

Si rileva che, sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha assunto un orientamento chiaro e ormai
consolidato. Con l'ordinanza n. 12649 del 10 maggio 2023, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha
stabilito che il diritto all'esonero dal lavoro notturno spetta al lavoratore che assiste un familiare con
disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3 della Legge 104/1992, indipendentemente dal riconoscimento
della condizione di gravità di cui al comma 3. È dunque sufficiente il riconoscimento della condizione di
disabilità ai sensi dell'articolo 3, anche nella sola declinazione del comma 1.
Tale orientamento è stato da ultimo confermato dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l'ordinanza
n. 20229 del 16 giugno 2026, con cui è stato ribadito che il datore di lavoro non può continuare ad adibire
ai turni notturni il dipendente avente diritto all'esonero invocando semplicemente esigenze organizzative o
produttive, e che il beneficio spetta anche quando la persona assistita non si trovi in condizione di gravità.
La Suprema Corte ha altresì chiarito che l'espressione "a proprio carico" non deve essere interpretata come
sinonimo di assistenza permanente, continuativa e globale, ma individua l'esistenza di una reale relazione
di assistenza, cura e responsabilità.
Alla luce di quanto sopra, si chiede di conoscere quali criteri vengano adottati nella valutazione e nella
sottoscrizione delle istanze presentate dal personale ai fini dell'esonero dai turni notturni e dei benefici
connessi alla Legge 104/1992.
Si evidenziano, in particolare, le seguenti criticità nella gestione delle istanze presentate dal personale:
● alcune istanze vengono evase in tempi particolarmente rapidi, mentre altre, anche a fronte di
esigenze analoghe, rimangono prive di riscontro per periodi prolungati, talvolta anche oltre i
termini applicabili e, in particolare, oltre il termine di 30 giorni, senza che al dipendente venga
fornita una risposta formale;
● le modalità di acquisizione e formalizzazione dei pareri non risultano uniformi: in alcuni casi risulta
riportato per iscritto il parere del Comandante, mentre in altri casi l'assenso risulterebbe accordato
direttamente dal datore di lavoro, senza che sia chiaro secondo quale procedura.
La UIL FP ritiene pertanto necessario conoscere quali siano i criteri adottati per la valutazione delle istanze,
affinché situazioni analoghe vengano esaminate secondo principi uniformi, oggettivi e conoscibili, evitando
eventuali differenze di trattamento non adeguatamente motivate.
Si chiede altresì un chiarimento in merito alle procedure adottate per l'acquisizione e la formalizzazione dei
pareri sulle istanze, al fine di garantire che la trattazione delle richieste avvenga secondo criteri coerenti,
trasparenti e verificabili.
La presente costituisce pertanto ulteriore formale e reiterata segnalazione, con richiesta di un sollecito
riscontro e dell’indicazione degli interventi che l’Amministrazione intende concretamente adottare per
porre fine alla situazione rappresentata.
Distinti saluti.

AVELLINO, 28/09/2026
Il RESPONSABILE GAU
Uil FP Polizia Penitenziaria
TROISE