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OGGETTO: Ordine di Servizio n. 55/2018, del 01/08/2018

Preliminarmente, si coglie l’occasione per ringraziare in merito alla puntualità delle

informazioni trasmesse alla scrivente O.S., che pone Codesta Direzione all’avanguardia degli Uffici della PA sannita rispetto al nuovo spirito che deve animare le relazioni sindacali alla luice del nuovo CCNL.

In ordine all’ODS menzionato in o compiutamente al profilo professionale

dell’Assistente Tecnico del DAP di cui al CCNI Ministero della Giustizia del 29/07/2010, tutt’ora vigente, traspare chiaramente dal medesimo atto come la S.V. consideri il settore MOF un’unità organizzativa nella quale la componente della Polizia Penitenziaria non sia addetta al controllo dei detenuti lavoranti, impiegati nelle attività manutentive, ma sia parte integrante dei processi gestionali-operativi connessi allo svolgimento delle attività tecniche cui è, appunto preposto l’Assistente Tecnico in possesso di Diploma di Geometra ed obbligatoria iscrizione al relativo albo.

Ditalché, se è chiara la catena di responsabilità delineata dall’ODS n. 55, non è affatto comprensibile e, quindi, condivisibile la parte nella quale la S.V. dispone che l’Assistente Tecnico Bocchino, nell’espletamento delle sue funzioni, si debba  confrontare con <<….gli altri componenti la MOF….>>.  

Sul punto fermamente Le rappresentiamo che il divieto posto dalla L. 395/90 di adibire il personale del Corpo in compiti amministrativi è tutt’ora vigente, come pure Le rimettiamo la considerazione che per svolgere adeguatamente anche solo l’attività di controllo, affidata dal profilo professionale all’Assistente Tecnico, è necessario non solo il possesso del Diploma specifico ma anche la relativa Abilitazione professionale, requisito certamente non richiesto agli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria all’atto dell’arruolamento o per lo svolgimento della carriera!

Infine, nell’evidenziare alla S.V. come il periodo  <<….gli addetti alla MOF svolgono un’attività dinamica…>>, certamente si deve intendere riferito ai detenuti impiegati in tali attività e, al limite, ai poliziotti impiegati nel loro controllo, poiché tale definizione non  può attagliarsi in via esclusiva all’Assistente Tecnico  in questione, la cui attività può prevedere momenti della giornata in cui esperire controlli tecnici sulle lavorazioni, intersecati con altri momenti nei quali svolgere le necessarie relazioni sugli stessi ed i relativi atti amministrati conseguenti il profilo professionale de quo

Da ciò discende, quindi, l’evidente necessità di dotate l’Assistente Tecnico Bocchino di una postazione funzionante, in linea con gli obblighi sulla salubrità dei luoghi di lavoro e, soprattutto, dignitosa.

Nel rammentare, infine, come proprio la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza di alcune settimane fa, abbia ribadito l’onere del datore di lavoro, nell’ambito della generale cura della salute suoi luoghi di lavoro, anche della tutela della salute psicologica e sociale del lavoratore, siamo certi che la S.V. vorrà modificare l’ODS n. 55/2018 nelle parti oggetto delle presenti  osservazioni, proprio al fine di salvaguardare, oltre tutto, anche la dignità del lavoratore in questione.

Certi del positivo riscontro alla presente, rimaniamo in attesa di riscontro in merito.

Cordiali saluti.

 

Il Segretario Territoriale Generale

Luigi Maria Porrino