Questa O.S. con la presente contesta formalmente e diffida codesta Amministrazione in
ordine al provvedimento di diniego (D.D.) dell’esenzione dai turni notturni opposto alla dipendente
Noemi ESPOSITO Assistente di Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale Avellino
Bellizzi, madre convivente di minore di anni cinque riconosciuta portatrice di handicap ai sensi
dell’art. 3, comma 1, della Legge n. 104/1992.
La lavoratrice, già precedentemente autorizzata al beneficio, presentava nuova istanza, come
richiesto dalla Direzione, in data 16.03.2026. L’Amministrazione forniva riscontro negativo in data
28.03.2026, notificato soltanto in data 07.04.2026, con un intervallo complessivo di circa trentotto
giorni, del tutto incongruo rispetto alla natura della richiesta, attinente alla tutela di un minore
disabile e, pertanto, meritevole di tempestiva definizione. Nel medesimo contesto organizzativo,
peraltro, analoghe istanze risulterebbero essere state definite in tempi sensibilmente inferiori.
Si rileva altresì che, nello stesso ambito lavorativo, risulterebbero essere stati concessi ad
altro personale benefici e modulazioni dell’orario di servizio anche in assenza dei presupposti
normativi di cui alla Legge n. 104/1992. Tale circostanza, che non costituisce oggetto della presente
contestazione, evidenzia tuttavia come l’Amministrazione avrebbe già dimostrato la possibilità
concreta di adottare soluzioni organizzative flessibili, rendendo il diniego opposto alla dipendente
ulteriormente connotato da evidenti profili di disparità di trattamento e difetto di coerenza
amministrativa.
Il provvedimento di diniego (D.D.), motivato con la formula “sentito il Comandante del
Reparto, non si autorizza in quanto non sussistono i presupposti”, risulta affetto da difetto assoluto
di motivazione, in violazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990, non esplicitando alcun presupposto
di fatto né alcuna ragione giuridica idonea a giustificare la compressione di un diritto soggettivo.
Nel merito, il diniego si pone in diretto contrasto con l’art. 11 del D.Lgs. n. 66/2003, il quale stabilisce
che il lavoratore che assiste un familiare con disabilità ai sensi della Legge n. 104/1992 non è
obbligato a prestare lavoro notturno. Tale disposizione, letta in combinato disposto con l’art. 33 della
Legge n. 104/1992 e con i principi del D.Lgs. n. 151/2001 in materia di tutela della genitorialità,
configura un vero e proprio diritto soggettivo alla salvaguardia dell’assistenza familiare.
Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha assunto un orientamento ormai consolidato,
chiarendo che tale diritto non è subordinato alla sussistenza dello stato di gravità di cui all’art. 3,
comma 3, della Legge n. 104/1992.
in particolare:
con ordinanza n. 12649/2023 la Corte ha affermato che l’esonero dal lavoro notturno
spetta anche in presenza di riconoscimento ai sensi dell’art. 3, comma 1, evidenziando
come la norma non introduca alcuna distinzione fondata sul grado di gravità
dell’handicap;
con sentenza n. 8784/2015 ha chiarito che le tutele della Legge 104 devono essere
interpretate in funzione della garanzia di un’assistenza effettiva e concreta, imponendo al
datore di lavoro un obbligo di cooperazione organizzativa;
con sentenza n. 9201/2012 ha ribadito che il diritto all’assistenza non può essere
subordinato a valutazioni discrezionali dell’Amministrazione;
con sentenza n. 4069/2018 ha affermato l’illegittimità di comportamenti che ostacolino
anche indirettamente l’esercizio di tali diritti;
con sentenza n. 26603/2019 ha riaffermato la centralità della tutela del disabile quale
interesse primario dell’ordinamento.
Stando a un'interpretazione estensiva dell'orientamento dei giudici nomofilattici, pur trattandosi di
lavoratore in regime pubblicistico e speciale, laddove non sussistono comprovante e documentate
esigenze organizzative e di servizio di particolare rilevanza, circostanza che, allo stato, non sembra
ricorrere ne caso de quo, non possono ritenersi legittime limitazioni al diritto del lavoratore alla tutela
prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento ai benefici e alle agevolazioni connesse
alla Lg 104/92.
Nel caso di specie, peraltro, non risultano sussistere concrete esigenze organizzative ostative,
atteso che la dipendente è già impiegata prevalentemente in turni mattutini con funzioni di
compilatore dei servizi nonché di capoposto e/o addetta alla vigilanza e osservazione detenute presso
la sezione detentiva, svolgendo comunque turnazioni pomeridiane. Tale assetto lavorativo evidenzia
come l’impiego nei turni notturni non costituisca elemento essenziale della prestazione lavorativa.
Il quadro risulta ulteriormente aggravato dalle indicazioni che sarebbero state fornite dal
Comandante del Reparto in sede di conferenze di servizio, nelle quali è stata espressamente
sollecitata la riduzione dei turni notturni per il personale PP femminile, circostanza che rende il
diniego intrinsecamente contraddittorio rispetto agli indirizzi organizzativi interni adottati dalla stessa
Amministrazione.
Inoltre, alla luce di quanto sopra, gli elementi fattuali complessivamente considerati appaiono
idonei a configurare indizi gravi, precisi e concordanti di una possibile condotta ritorsiva, rilevante ai
sensi dell’art. 28 della Legge n. 300/1970, tenuto conto del ruolo attivo della dipendente nell’ambito
dell’attività sindacale, già oggetto di precedenti ripercussioni!!!
Il comportamento risulta altresì in contrasto con i principi di cui agli artt. 3, 30, 31 e 32 della
Costituzione, nonché con il D.Lgs. n. 216/2003 e con i principi sanciti dalla Convenzione ONU sui
diritti delle persone con disabilità.
Per tutto quanto sopra esposto, si diffida formalmente codesta Amministrazione a procedere con
immediato riesame in autotutela del provvedimento, con conseguente riconoscimento del diritto
all’esonero dai turni notturni.
In difetto, la scrivente Organizzazione Sindacale procederà senza ulteriore preavviso
all’attivazione delle competenti sedi giudiziarie, ivi comprese le azioni ex art. 700 c.p.c. e art. 28 della
Legge n. 300/1970, nonché ogni ulteriore iniziativa in sede ispettiva e antidiscriminatoria.
Si sollecita altresì l’immediata attivazione delle Autorità in indirizzo, ciascuna per quanto di
competenza, affinché sia prontamente ripristinata la piena tutela del minore disabile coinvolto,
evitando che venga illegittimamente negato il diritto all’assistenza genitoriale, diritto fondamentale
riconosciuto e garantito dall’ordinamento giuridico dello Stato.
Si resta in attesa di cortese urgente riscontro.
Distinti saluti
Il segretario Nazionale
Domenico de Benedictis
