Napoli, giovedì 30 aprile 2026
Al Provveditore Regionale della Campania
Amministrazione penitenziaria
Napoli
Dott. Carlo BERDINI
Al Direttore della Casa Circondariale di
Napoli Poggioreale
Dott.ssa Giulia RUSSO
Alle Relazioni Sindacali
Affari Generali PRAP Campania
Napoli
Dott. Marco TORNINCASA
e p.c.
Alle Segreterie Generali e Nazionali
SAPPE – SINAPPE - UIL PA PP – USPP – FNS CISL
Roma
Con la presente, le scriventi OO.SS., in rappresentanza del personale del Corpo di
Polizia Penitenziaria in servizio presso codesto Istituto, contestano con riferimento alla
comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/1990 relativa alla
prescrizione del congedo ordinario maturato negli anni 2020 e 2021, l’iniziativa della
Direzione, ritenendola gravemente lesiva dei diritti del personale del Corpo di Polizia
Penitenziaria, nonché viziata sotto il profilo sostanziale per difetto dei presupposti
giuridici e fattuali.
Si rileva preliminarmente l’utilizzo improprio dell’art. 7 della L. 241/1990. La norma,
infatti, disciplina la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo
finalizzato all’adozione di un provvedimento incidente su interessi dei destinatari. Nel
caso di specie, tuttavia, si fa riferimento ad un presunto “procedimento di prescrizione”,
istituto che per sua natura non costituisce procedimento amministrativo, bensì effetto
giuridico che matura esclusivamente al ricorrere dei presupposti di legge.
Ne consegue che il richiamo alla citata norma appare giuridicamente improprio e non
pertinente.
Inoltre, la prescrizione del diritto non è rimessa alla disponibilità dell’Amministrazione
né può essere “avviata” con atto unilaterale. Pertanto, la locuzione utilizzata nella
comunicazione (“avvio del procedimento di prescrizione”) risulta priva di fondamento
normativo e suscettibile di generare confusione in ordine alla natura del diritto in
questione.
Parimenti erronea risulta l’impostazione che sembra porre a carico del dipendente
l’onere di giustificare la mancata fruizione del congedo, mentre è invece
l’Amministrazione a dover dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie a
garantirne la fruizione.
Inoltre, il termine assegnato per la presentazione di osservazioni (7 giorni) appare
meramente funzionale alla partecipazione procedimentale, ma non può in alcun modo
determinare la decadenza o la perdita di un diritto soggettivo quale il congedo
ordinario, tutelato anche a livello costituzionale. Il silenzio del dipendente non può
essere interpretato quale rinuncia implicita al diritto.
Tanto premesso,
è imprescindibile, altresì, inquadrare la vicenda nel contesto straordinario in cui il
personale ha operato negli anni 2020-2021, caratterizzati da emergenza sanitaria da
COVID-19; gestione degli istituti penitenziari in condizioni di estrema criticità operativa; necessità inderogabile di garantire ordine, sicurezza e continuità dei servizi
istituzionali; ricorso sistematico a turnazioni gravose e straordinarie.
Il tutto aggravato da una cronica e strutturale carenza di organico, che ha reso di fatto
impossibile una reale programmazione e fruizione del congedo ordinario.
In tale contesto un rilievo determinante hanno avuto le disposizioni organizzative
adottate dall’Amministrazione durante il periodo emergenziale COVID-19. In
particolare, si richiama la disposizione di servizio del 26.10.2020, a firma dell’allora
Direttore, con la quale veniva fortemente limitata la fruizione del congedo ordinario,
consentita solo per eccezionali esigenze e comunque subordinata alle necessità
operative, con possibilità di revoca. Nello specifico tale disposizione di servizio
prevedeva espressamente: “a decorrere dal 27 ottobre 2020 non saranno autorizzati
congedi ordinari se non per eccezionali esigenze rappresentate, che saranno valutate
contemperando le istanze prodotte con le esigenze operative del Reparto; in caso di
necessità operative sopravvenute e non prevedibili, al fine di ripristinare adeguati
livelli di operatività del Reparto, i giorni di congedo eventualmente autorizzati
potranno essere revocati con provvedimento motivato; i periodi di fruizione delle cure
termali potranno subire variazioni in presenza di motivate esigenze di servizio, fermo
restando il diritto alla fruizione entro i termini. II personale è sensibilizzato a produrre
le richieste in presenza di effettive e comprovate esigenze.”
Tali direttive hanno oggettivamente impedito la fruizione regolare delle ferie,
contribuendo al loro accumulo.
Solo in epoca recente (fine 2025 – inizio 2026) la Direzione ha invitato il personale a
programmare lo smaltimento del congedo residuo, senza tuttavia specificare annualità
di riferimento né prevedere criteri chiari e uniformi, in modo da garantire effettiva
possibilità di fruizione.
Il personale ha comunque ottemperato agli inviti ricevuti, presentando nei termini le
istanze di programmazione e procedendo allo smaltimento progressivo del congedo.
Si evidenzia, pertanto, in maniera inequivocabile che la mancata fruizione dei congedi
negli anni 2020 e 2021 non è imputabile alla volontà del personale, bensì
esclusivamente ad esigenze di servizio indifferibili e continuative; nonché, vincoli
organizzativi imposti durante l’emergenza pandemica.
Il personale ha operato in condizioni eccezionali, sacrificando il diritto alle ferie per
garantire il funzionamento dell’Amministrazione!!
È fondamentale evidenziare, inoltre, che negli anni precedenti, le richieste di congedo
ordinario venivano inoltrate secondo la prassi in uso direttamente all’Ufficio Servizi
Centrale, senza protocollazione formale ed eventuali dinieghi non venivano motivati
né formalizzati per iscritto.
Tale modalità gestionale ha determinato una oggettiva impossibilità per il personale di
documentare puntualmente le richieste avanzate, pur in presenza di una costante
volontà di fruire dei congedi.
Ne consegue che eventuali carenze documentali sono imputabili esclusivamente
all’Amministrazione.
Si sottolinea, altresì, che le Direzioni succedutesi negli anni non hanno mai attivato
alcun procedimento volto allo smaltimento del congedo residuo, né hanno invitato
formalmente il personale a fruire delle ferie; informandolo in modo chiaro e tempestivo
circa il rischio di perdita delle stesse e adottato misure organizzative idonee a garantirne
la fruizione.
Tale inerzia amministrativa è un elemento decisivo e non può oggi tradursi in un danno
a carico dei lavoratori.
È principio consolidato che il diritto alle ferie è irrinunciabile!! Il datore di lavoro
ha l’onere di assicurarsi concretamente e con trasparenza che il lavoratore sia
effettivamente in condizione di godere delle ferie annuali retribuite invitandolo, se
necessario formalmente a farlo e nel contempo informandolo – in modo accurato e in
tempo utile – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.
Nel caso di specie, tali condizioni risultano del tutto assenti, con conseguente
inapplicabilità della prescrizione.
Pertanto, le scriventi OO.SS.:
contestano formalmente la legittimità della procedura avviata;
diffidano la Direzione dal considerare prescritti i congedi ordinari anni
2020/2021;
chiedono la revisione dell’impostazione adottata, nel rispetto dei principi
normativi e giurisprudenziali vigenti con l’immediato annullamento in autotutela
del procedimento avviato;
chiedono il riconoscimento del diritto alla integrale fruizione del congedo
residuo;
in subordine, qualora la fruizione non sia garantita per esigenze di servizio, la
monetizzazione dei congedi non fruiti.
Al Signor Provveditore Regionale si chiede, per quanto di competenza, di attivare un
intervento di verifica sulla legittimità delle procedure avviate dalla Direzione in
relazione alla prescrizione del congedo ordinario anni 2020-2021.
Le scriventi OO.SS. confidano in un tempestivo intervento volto a ristabilire condizioni
di legittimità, uniformità e tutela dei diritti del personale del Corpo e si riservano ogni
ulteriore iniziativa a tutela dei diritti del personale.
Cordiali saluti.
S.A.P.Pe Si.N.A.P.Pe UIL P.A. PP USPP FNS CISL
(M. Argenio) (P. Gallo) (D. De Benedictis) (M. De Fazio) (L. Sorrentino)
