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Egregio Direttore;
La scrivente Organizzazione Sindacale ha ricevuto segnalazione riguardante un diniego opposto a un
dipendente di Polizia Penitenziaria in servizio presso codesto Istituto, in merito alla richiesta di fruizione dei
permessi previsti dall'art. 33, comma 3, della Legge n. 104/1992, finalizzati all'assistenza di un familiare
riconosciuto in situazione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della medesima legge.
Da quanto rappresentato alla scrivente, il dipendente avrebbe comunicato la richiesta con largo anticipo
rispetto alle giornate individuate per la fruizione dei permessi, consentendo quindi all'Amministrazione di
programmare per tempo l'organizzazione del servizio.
La scrivente ritiene che, in presenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente, i permessi di cui all'art. 33,
comma 3, della Legge n. 104/1992 costituiscano un diritto riconosciuto al lavoratore e non possano essere
negati sulla base di un generico richiamo alle esigenze organizzative e di servizio.
È evidente che le esigenze dell'Amministrazione debbano essere considerate, soprattutto nell'ambito di un
istituto penitenziario, ma le stesse devono essere concretamente valutate e contemperate con il diritto
all'assistenza riconosciuto dalla Legge n. 104/1992, senza che le esigenze organizzative possano determinare,
di fatto, la vanificazione del beneficio.
La giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione ha inoltre ribadito che l'utilizzo dei permessi deve
essere collegato alla finalità assistenziale, ma che l'eventuale abuso deve essere dimostrato sulla base di
elementi concreti. In particolare, con ordinanza n. 23185 del 12 agosto 2025, la Suprema Corte ha ribadito
che l'assistenza non deve necessariamente essere prestata in coincidenza con l'orario di lavoro del dipendente
e che l'eventuale utilizzo improprio del beneficio deve essere provato dal datore di lavoro.

Pertanto, eventuali controlli da parte dell'Amministrazione potranno essere effettuati qualora sussistano
concreti elementi di possibile abuso, ma non appare condivisibile una richiesta generalizzata e preventiva di
dettagli sulle modalità concrete con cui il dipendente presta assistenza durante la giornata di permesso.
Nel caso in esame, inoltre, la scrivente non può non evidenziare la particolare gravità della situazione
venutasi a determinare.
Da quanto riferito, a seguito del diniego il dipendente non avrebbe potuto usufruire dei tre giorni di permesso
richiesti, con la conseguenza che, nel periodo di riferimento, è stata concretamente impedita la fruizione del
beneficio assistenziale previsto dalla legge.
Tale circostanza non determina soltanto un pregiudizio per il lavoratore, ma rischia di incidere direttamente
sulla finalità della Legge n. 104/1992, impedendo di fatto al dipendente di prestare l'assistenza programmata
al familiare in situazione di disabilità grave.
Alla luce di quanto sopra, la scrivente Organizzazione Sindacale
CONTESTA FORMALMENTE
il diniego opposto al dipendente e
CHIEDE
il tempestivo riesame della decisione e, qualora risultino sussistenti tutti i requisiti previsti dalla normativa
vigente, la conseguente autorizzazione alla fruizione dei permessi richiesti.
Qualora codesta Direzione intenda confermare il diniego, si chiede di conoscere per iscritto le specifiche
motivazioni poste a fondamento dello stesso, nonché la precisa disposizione normativa, regolamentare o
amministrativa sulla quale tale decisione si basa.
La scrivente Organizzazione Sindacale auspica un sollecito riesame della vicenda, al fine di evitare che
esigenze esclusivamente organizzative possano determinare la sostanziale vanificazione di un diritto
assistenziale espressamente riconosciuto dalla legge.
In attesa di un positivo e tempestivo riscontro, la scrivente porge distinti saluti.

AVELLINO, 22/08/2026
Il RESPONSABILE GAU
Uil FP Polizia Penitenziaria
TROISE Raffaele

Allegati:
 nota sindacale uilfp diniego per permesso 104.pdf[ ]279 kB