Egregio Direttire,
Con riferimento alla nota in oggetto, nella parte in cui si afferma che non vi sono istanze debitamente protocollate
pendenti da oltre trenta giorni presso la segreteria, questa O.S. rappresenta che tale affermazione non è condivisibile
con riguardo all'istanza dell'Ass.te Esposito Noemi, per le ragioni che seguono.
L'Ass.te Esposito ha presentato alla segreteria del personale, in data 19/08/2026, istanza di esonero dai soli turni
notturni, restando pienamente disponibile nelle restanti articolazioni orarie, come già avviene.
L'istanza riguarda la figlia minore, nata il 05/06/2021 e a carico della dipendente, per la quale la Commissione medico-
legale INPS di Avellino ha confermato, in sede di revisione del 23/02/2026, lo stato di handicap ai sensi dell'art. 3,
comma 1, della L. 104/1992; il verbale era allegato all'istanza.
Non avendo ricevuto alcun riscontro, la dipendente ha inviato un sollecito in data 28/09/2026, nel quale la data di
presentazione del 19/08/2026 è espressamente richiamata.
L'istanza e il sollecito risultano registrati a protocollo il 06/10/2026, con il n. m_dg.DAPFF32.06/10/2026.0005157.ID,
in un unico fascicolo di quattro pagine comprensivo del verbale INPS.
Dalla data riportata sull'atto, e rilasciata in copia dalla stessa segreteria, sono quindi trascorsi circa 48 giorni. Nei procedimenti ad istanza di parte il termine decorre dal ricevimento dell'istanza (art. 2 L. 241/1990), mentre la
registrazione a protocollo è un adempimento d'ufficio da effettuarsi contestualmente alla ricezione (art. 53 DPR
445/2000).
Pertanto la pratica risulta pendente da oltre trenta giorni, e il fatto che sia stata protocollata solo il 06/10/2026 non
sposta la decorrenza dei termini, che va computata dal 19/08/2026.
Va inoltre rilevato che il ritardo non è riconducibile alla dipendente, la quale ha consegnato l'istanza nei modi ordinari,
ma alla segreteria del personale.
La nota in riscontro afferma che le richieste presentate direttamente alla segreteria sono decise dalla Direzione e che
quelle relative a benefici previsti dalla legge sono autorizzate de plano.
Ne discende che alla segreteria spettava registrare l'istanza al momento del ricevimento e trasmetterla senza indugio
all'Autorità Dirigente, mentre risulta che l'atto sia stato registrato soltanto dopo il sollecito, a oltre quaranta giorni
dalla consegna.
Questa omissione ha impedito alla Direzione di pronunciarsi nei termini e ha prodotto la situazione descritta nella
nota, in cui l'assenza di istanze "debitamente protocollate" dipende proprio dalla mancata protocollazione tempestiva.
A ciò si aggiunge che il sollecito del 28/09/2026 è stato a sua volta registrato solo il 06/10/2026.
L'art. 2, comma 9, della L. 241/1990 riconduce l'inosservanza dei termini del procedimento a responsabilità del
funzionario inadempiente, e si chiede pertanto di accertare le ragioni del ritardo e di individuare l'ufficio e il
responsabile del procedimento.
Quanto al merito, la nota precisa che i benefici previsti dalla legge e non soggetti a valutazione discrezionale sono
autorizzati de plano dall'Autorità Dirigente, e si ritiene che l'esonero richiesto rientri in questa categoria. L'art. 11,
comma 2, lett. c), D.Lgs. 66/2003, in coerenza con l'art. 53 D.Lgs. 151/2001, stabilisce che non è obbligato a prestare
lavoro notturno chi abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della L. 104/1992, senza richiedere la situazione
di gravità dell'art. 3, comma 3.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro: l'art. 3 della L. 104/1992 definisce la condizione di
disabilità già al comma 1, mentre il comma 3 riguarda la sola gravità, e subordinare l'esonero a quest'ultima
aggiungerebbe un requisito che la norma non prevede (Cass. ord. n. 12649/2023, principio ribadito dall'ordinanza n.
20229 del giugno 2026). Essendo la minore riconosciuta portatrice di handicap proprio ai sensi dell'art. 3, comma 1, ne
discende il diritto all'esonero richiesto.
Per questi motivi si chiede a codesta Direzione:
di accogliere l'istanza del 19/08/2026 e disporre l'esonero dai turni notturni dell'Ass.te Esposito con la
massima sollecitudine;
di attestare la data in cui l'istanza è stata ricevuta dalla segreteria;
di verificare le ragioni della mancata protocollazione contestuale e di disporre per il futuro la registrazione
immediata delle istanze con rilascio di ricevuta.
In difetto, questa O.S. si riserva di tutelare i diritti dell'interessata e della minore nelle sedi competenti.
Distinti saluti.
AVELLINO, 13/10/2026
Il RESPONSABILE GAU
Uil FP Polizia Penitenziaria
TROISE Raffaele
